16 / 12 / 2009
Scudo fiscale per gli immobili detenuti all'estero

La circolare numero 43/E dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito le condizioni a fronte della quali è possibile aderire allo scudo fiscale - ter, nel caso di detenzione di un immobile all'estero a partire da una data non successiva al 31.12.2008. Le violazioni che costituiscono il presupposto per l'accesso allo scudo, sono quelle relative al monitoraggio fiscale, e cioè la mancata indicazione nel modello Unico (nel quadro RW) del trasferimento all'estero di somme utilizzate per l'acquisto di un immobile o della locazione di un'unità immobiliare. La circolare chiarisce che la detenzione di immobili dovrà essere d'ora in poi sempre indicata nella dichiarazione, anche se gli stessi non siano produttivi di reddito. La suddetta regolarizzazione è possibile solo per immobili situati in uno Stato UE, aderente allo SEE o rientrante nei paesi "collaborativi" (Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Cipro, Corea del Sud, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia e Ungheria). Per immobili detenuti negli altri Stati è possibile per il contribuente: a) vendere il bene e aderire allo scudo relativamente alle somme ricavate; b) far confluire l'immobile in una società estera così da rimpatriare le quote o azioni della società, a patto che il socio che effettua il rimpatrio sia lo stesso proprietario dell'immobile e che il patrimonio della società sia costituito esclusivamente dal predetto immobile.